Associazione "Odoo Italia"

STATUTO

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n 383, delle norme del Codice Civile e nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana l'Associazione di Promozione Sociale denominata “ODOO Italia", di seguito indicata semplicemente come "Associazione".

Art. 2) L'Associazione ha sede attualmente in Firenze, Viale Cadorna, 83 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere variata con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati (Art. 55).

Natura e Ordinamento Democratico

Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Art. 5) L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 6) L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo e del Regolamento che accompagna e integra il presente Statuto.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

Finalità

Art. 8) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria, e comunque su deliberazione espressa del Consiglio Direttivo ovvero dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.

Art.10) L'Associazione si pone come scopi e finalità istituzionali il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1.    promuovere la soluzione ODOO nella versione Community;

2.    promuovere lo sviluppo della community di Odoo per contribuire alla formazione di consulenti per lo sviluppo, la personalizzazione ed installazione di Odoo.

3.    diffondere e promuovere il Software Libero. Con Software intendiamo programmi, documentazione, progetti, o altri lavori rilasciati in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo: in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, AGPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation; in secondo luogo Software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation) ; in terzo luogo Software rilasciato con altre licenze da noi ritenute libere, che dovranno comunque soddisfare i criteri esposti nell'allegato A;

4.    favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, che è disponibile per tutti;

5.    favorire l'adozione di licenze di tipo libero anche nella pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in tutta la produzione culturale e artistica in genere;

6.    favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;

7.    diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero scambio di informazioni;

8.    favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca.

Art. 11) L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dalle vigenti norme del Codice Civile.

Art. 12) L'Associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 13) L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il

migliore raggiungimento dei propri fini.

Art. 14) L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di

lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 15) L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

Soci

Art. 16) Possono essere soci dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento che lo accompagna.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 17) I soci possono essere:

•    Effettivi – se hanno presentato regolare domanda (Art. 18) e hanno versato la quota associativa annuale. e sono persone fisiche maggiorenni;

•    Onorari – se, oltre a quanto prescritto per i Soci Effettivi, hanno versato a beneficio dell’Associazione una volta tanto e almeno ogni tre anni un contributo non inferiore a cinquanta volte la quota associativa annuale. In caso di non sussistenza di tale requisito, il Socio Onorario in regola con la quota associativa annuale riassume la qualifica di Socio Effettivo. I Soci Onorari possono partecipare alle Assemblee dei Soci e hanno diritto di parola e di voto al pari dei Soci Effettivi.

•    Benemeriti – se hanno reso speciali servizi a vantaggio dell’Associazione, o sono Società (o rappresentanti di Società partner di Odoo S.A. ovvero impegnate su OpenERP/Odoo) oppure Associazioni (o membri di tali) impegnate sui temi di cui allo Statuto dell'Associazione. Tali soci sono nominati mediante deliberazione del Consiglio Direttivo ed approvazione dell’Assemblea dei Soci. (Art. 32). I Soci Benemeriti possono partecipare alle Assemblee dei Soci ma non hanno diritto di parola e di voto.

Art. 18) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante Socio Effettivo, effettuata attraverso compilazione dell’apposito modulo presente sul sito dall’Associazione e conseguente versamento della quota associativa annuale stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo.

La quota si intende comunque sempre relativa all’anno solare in corso ove non diversamente specificato in funzione di opportuna deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19) Tutti i Soci hanno diritto di:

•    partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

•    partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti nei limiti di quanto previsto nell'Art. 17;

•    godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione, nei limiti di quanto previsto nell'Art. 17.

Art. 20) Gli associati hanno l’obbligo di:

•    osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione;

•    rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione;

•    corrispondere la quota associativa annuale anticipatamente in un’unica soluzione.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 21) La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso o mancato versamento della quota associativa annuale ove previsto (Art. 17).

Art. 22) L’espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione.

L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 23) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 24) Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 25) Gli Organi dell’Associazione sono:

·         l’Assemblea dei Soci,

·         il Consiglio Direttivo,

·         il Presidente.

Art. 26) L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue

deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria, nei limiti di quanto prescritto nell'Art. 17.

Art. 27) L’Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale dal Presidente (o da persona dallo stesso a ciò delegata) almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea, purché in regola con i versamenti delle quote associative o più in generale con i requisiti di cui all’Art. 17 del presente Statuto.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative ovvero via pubblicazione sul forum dell'Associazione, in quanto canale ufficiale della stessa.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 28) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci Effettivi e Onorari purché in regola con il pagamento delle quote associative o più in generale con i requisiti di cui all’Art. 17 del presente Statuto; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Art. 29) È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio Effettivo o Onorario. Ogni Socio non può avere più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 30) La partecipazione all'Assemblea è ammessa anche attraverso web-conference ove non diversamente disposto dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Art. 31) Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale, con voto elettronico o con voto segreto.

Art. 32) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

•    In sede ordinaria:

◦   approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

◦   eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

◦   eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

◦   deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

•    In sede straordinaria:

◦   deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

◦   deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

◦   deliberare sulla nomina dei Soci Benemeriti;

◦   deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 33) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci Effettivi e Onorari, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Effettivi e Onorari presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 34) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci Effettivi e Onorari un Segretario verbalizzante.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci Effettivi e Onorari e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Effettivi e Onorari.

Art. 35) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e nel Diario delle delibere, sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione nel portale dell'Associazione.

Art. 36) I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 37) Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 38) Ogni Socio Effettivo o Onorario ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 39) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni due anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

La modalità di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo prevede che in caso di una sola candidatura a Presidente la sua elezione avvenga senza votazione, così come nel caso in cui il numero di candidati al Consiglio Direttivo sia inferiore a 8.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, viene cooptato il primo dei non eletti oppure indetta una Assemblea del Direttivo allo scopo di eleggerlo.

All’interno del Consiglio Direttivo il Presidente nomina un Segretario; il Presidente nomina anche un Tesoriere che può anche non essere membro del Consiglio Direttivo, a propria discrezione.

Il procedimento per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, è stabilito dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci in data 12/06/2020 e pubblicato sul sito www.odoo-italia.org con il nome  "Regolamento dell'Associazione Odoo Italia"

Art. 40) I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 41) Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento potrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 42) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

•    le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

•    le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

•    le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

•    la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

•    la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;

•    la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

•    la fissazione delle quote sociali;

•    la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

•    la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

•    la proposta di nuovi soci benemeriti;

•    ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 43) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso via mail da recapitarsi almeno 5 giorni prima della

data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Durante la votazione delle delibere, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e da formalizzazione delle delibere su apposito diario.

Art. 44) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.

È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni due anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 45) In particolare compete al Presidente:

·         predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

·         redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

·         vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

·         determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

·         emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Art. 46) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Segretario o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando unicamente l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 47) Il Segretario coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 48) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con i membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 49) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, da uno dei Consiglieri o dal Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, solo se quest'ultimo è membro del Consiglio Direttivo, da uno dei Consiglieri o dal Presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 50) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

•    beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

•    asset (domini, siti, pagine social, repositories e sorgenti) di proprietà fisica e/o intellettuale dell'Associazione;

•    quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

•    contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

•    proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 51) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 52) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno solare.

Art. 53) Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 54) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 55) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Qualsiasi modifica degli scopi e delle finalità istituzionali dell'Associazione indicati all'Art. 10 del presente Statuto, ovvero qualsiasi modifica nell'intero Statuto che possa permettere tale variazione o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con i predetti scopi e finalità, comporterà lo scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento può avvenire anche qualora il numero dei Soci Effettivi e Onorari si riduca a tal punto che le entrate non siano più sufficienti a coprire le spese di gestione ovvero quando si constati nei fatti l'esaurimento o il mutamento degli scopi e delle finalità istituzionali dell'Associazione indicati all'Art. 10 del presente Statuto.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 56) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 57) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento che lo accompagna, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.